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IL D.LGS. N.14 DEL 12 GENNAIO 2019: UNA RIFORMA ORGANICA DEL DIRITTO SOCIETARIO.
  • Postato il 29 March, 2021
  • di Dott. Nicolò Castello, Commercialista e Revisore Legale, MPHIM+ Author
IL D.LGS. N.14 DEL 12 GENNAIO 2019: UNA RIFORMA ORGANICA DEL DIRITTO SOCIETARIO.

Il legislatore del codice della crisi e dell’insolvenza non si sia limitato ad innovare soltanto la materia della gestione dell’impresa (art. 2086 c.c.) (1) ma anche e soprattutto il diritto societario, prevedendo specificatamente l’obbligo degli “assetti organizzativi”  per tutte le tipologie di società.

Infatti, l’art. 2086 è richiamato, in maniera sistematica, negli artt. 2257, 2380 bis, 2409 nonies e 2475 che disciplinano rispettivamente le società di persone, le SPA e le SRL.

Il legislatore, in particolare,  in tutti gli articoli del c.c. sopra citati, ribadendo il principio in forza del quale “la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”, schiude di fatto la strada al presupposto di una responsabilità risarcitoria in capo agli amministratori.

Infatti, dalla lettura combinata del c.c.i.i. e degli articoli del Codice Civile sopra richiamati, sembra che l’obiettivo del legislatore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, non è soltanto quello di dettare un nuovo approccio alla gestione dell’impresa, bensì quello di collegare, più o meno direttamente, l’inadeguata implementazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili da parte degli amministratori, ad una responsabilità degli stessi che, non avendo ottemperato a tale obbligo, previsto dall’articolo 3 comma 2, non hanno saputo intercettare tempestivamente uno stato di crisi aziendale e, conseguentemente, non si sono adoperati per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale, finendo per intaccare l’integrità del patrimonio sociale.

Tutto quanto sopra espresso, risulta oltremodo più chiaro da una semplice lettura dell’art. 2476 comma 6 del c.c.:  “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.”. (2)

L’art. 378, al comma 2, tra l’altro, definisce il sistema di computo per determinare la misura del danno risarcibile in capo agli amministratori.

Alla fine di questa discettazione, si ritiene utile fornire una definizione degli assetti di cui all’articolo 2086 del c.c. ed in particolare, prendendo anche spunto dal par. 6.2.  - Indici di Allerta del CNDCEC, gli stessi, a parere di chi scrive, possono essere così descritti: l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile può essere definito come l’insieme delle procedure, delle scritture contabili, degli strumenti e delle risorse umane necessarie per implementare le attività di prevenzione della crisi e di monitoraggio della continuità aziendale, che devono essere espletate anche attraverso il calcolo degli indici e degli indicatori previsti dal CCI., al fine di assicurare una risposta tempestiva ai primi segnali di squilibri economici e finanziari e preservare l’integrità del patrimonio.

La quantità e la qualità delle procedure, delle scritture contabili, degli strumenti e delle risorse umane testé citate varia non solo in relazione alla natura e dimensioni dell’impresa, ma anche in relazione allo situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa.

A parere di chi scrive, infatti, è necessario potenziare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in seguito all’intercettazione dei primi segnali di difficoltà finanziaria o di debolezza economica dell’impresa.

(1) Così come modificato dall’art. 375 del CCI.

(2) Comma introdotto dal D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, art. 378, comma 1.