Con l’introduzione delle nuove linee guida EBA (1) GL/2020/06 dal prossimo 30 giugno 2021– pur prevedendo un periodo transitorio fino al 30 giugno 2024 per consentire alle banche di adeguare i sistemi di monitoraggio dei prestiti – il Regolatore europeo aggiunge un ulteriore capitolo al processo di convergenza normativa e di prassi riguardante banche e imprese, sempre più vicino a principi di derivazione anglosassone e all’interno di un ideale quadro univoco di riferimento con il D.Lgs. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”.
L’intero impianto regolatorio dei nuovi orientamenti EBA, focalizzati su concessione e monitoraggio del credito, deriva dall’obiettivo del Regolatore – inserito nell’ambito della vigilanza unica europea operativa dal 4 novembre 2014 – di disciplinare con un’unica prassi nel il sistema bancario il tema del merito creditizio e finanche del rischio di credito, dopo aver già affrontato quello della mitigazione dei crediti deteriorati e della riqualificazione del concetto di insolvenza.
Il documento in questione – composto da cinque sezioni tematiche e da tre allegati tecnici – ha i suoi pilastri nella sezione 5, che tratta della modalità di concessione del credito, e nella sezione 6, relativa alle attese del Regolatore riguardo la determinazione del prezzo dell’operazione.
La stessa previsione di un set informativo di base (Sez. 5, § 86 per micro, piccole, medie e grandi imprese), con l’elenco analitico delle informazioni (reddito e flusso di cassa andamentale e prospettico, modello di business e struttura aziendale ove rilevante, solo per citarne alcuni) da considerare e raccogliere, è probabilmente la novità di più forte impatto per banche e imprese, che spinge entrambe a rafforzare strumenti di valutazione dei flussi di cassa prospettici e integrare attività prognostiche di analisi della gestione e degli scenari.
A rafforzare la portata del documento contribuiscono sia il § 120, in cui si legge “Nel valutare l'affidabilità creditizia del mutuatario, le istituzioni dovrebbero porre l'accento sul reddito futuro realistico e sostenibile e sul flusso di cassa futuro del mutuatario, e non sulle garanzie disponibili.”, che il successivo § 121, ove si fa espresso riferimento tra gli altri all’analisi della posizione finanziaria e del rischio di credito, alla determinazione e valutazione del merito di credito su basi quantitative, qualitative e andamentali.
Una pervasività che risalta ancor più dagli stessi Allegati, parte integrante delle Linee Guida, per quanto attiene le metriche di concessione e monitoraggio per gli istituti, con rimandi a qualità delle attività (All. 3, punto 13), rapporto di copertura del debito di cassa (All. 3, punto 15) e analisi dei flussi di cassa futuri (All. 3, punto 17).
L’applicazione delle nuove linee guida EBA GL/2020/06 sarà pertanto – in allineamento con il “Codice della Crisi” – il detonatore definitivo per attivare processi di risk management, sia lato banca (metriche di valutazione, concessione e monitoraggi), che lato impresa, orientando le stesse verso modelli basati su strategia, analisi del rischio e di sensitività nelle previsioni di business.
(1) L'European Banking Authority (EBA) è un organismo dell'Unione europea che ha il compito di sorvegliare il mercato bancario europeo. Ad essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione europea.